Acri-Separazione, la donna deve versare un assegno di mantenimento all’ex marito
Una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catanzaro, martedì scorso, potrebbe fare giurisprudenza. Infatti in Italia sono assai rari i casi in cui, in occasione di una separazione coniugale, debba essere la moglie a dover corrispondere un assegno di mantenimento all’ex marito.
Una donna, M.F, nel giugno dello scorso anno, ha chiesto al Tribunale di Cosenza una pronuncia di separazione dal marito A.V.. La coppia era residente ad Acri. In quella circostanza, il Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separati, assegnava la casa coniugale alla donna, con la quale avrebbe convissuto il figlio della coppia, disponeva l’assegnazione a uso abitativo all’uomo di altro appartamento, poneva a carico di quest’ultimo l’obbligo di contribuire nella misura del 20% alle spese di mantenimento e rimetteva al giudice istruttore la valutazione in ordine alla eventuale corresponsione di un assegno in favore dell’uomo.
Quest’ultimo ha deciso di rivolgersi, tramite il suo legale Avv. Angelo Altomari, alla Corte d’Appello di Catanzaro, lamentando il fatto “che non fosse stata presa alcuna decisione in ordine al contributo da porre a carico” della donna “per il mantenimento del reclamante, sebbene vi fosse una netta differenza di condizioni patrimoniali tra i coniugi”, essendo l’uomo disoccupato e la donna titolare di un patrimonio mensile considerevole. In quella circostanza chiedeva un assegno di mantenimento pari a 700 euro mensili.
L’ex moglie si è costituita, chiedendo “l’inammissibilità del reclamo, in quanto l’ordinanza presidenziale non conteneva errori manifesti e non era definitiva, avendo rimesso al giudice istruttore la valutazione in ordine alla corresponsione di un assegno di mantenimento” in favore dell’uomo “e alla previsione di un contributo a suo carico per il mantenimento del figlio”.
La Corte d’Appello ha quindi espresso “parere favorevole alla corresponsione in favore del reclamante di un assegno di mantenimento di 350 euro al mese”.
Per i giudici, infatti, “risulta incongruo non considerare, quanto alla questione del mantenimento di condizioni materiali di vita a simili a quelli della convivenza comune, la grave disparità delle attuali condizioni di reddito dei coniugi, per come emergenti dalla sommaria istruttoria svolta”. L’uomo, non più giovanissimo, risulta allo stato disoccupato, mentre la donna “gode di un discreto reddito mensile, derivante da attività lavorativa stabile”.
Appare dunque “equo, in via provvisoria e urgente e in attesa degli esiti dell’istruttoria del giudizio di separazione sulle effettive condizioni patrimoniali dei coniugi, ferme restando le altre condizioni stabilite nell’ordinanza presidenziale, un assegno di 350 euro al mese al marito”.
Piero Cirino
Da “Il Quotidiano del Sud” del 23-06-2016.