Cronaca

Inchiesta di Paola, il no all’arresto per Pino Capalbo e Giovanni Pirillo non dipende solo dall’incompetenza territoriale. Ci sono anche questioni di merito

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Il no all’arresto di Pino Capalbo, sindaco di Acri e Giovanni Pirillo, sindaco di Longobucco, nell’inchiesta della Procura della repubblica di Paola, in cui è coinvolto anche l’ex consigliere regionale Giuseppe Aieta, non dipende solo dall’incompetenza territoriale, ma anche da questioni di merito.  E’ quanto emerge dall’articolo pubblicato su cosenzachannel.it da Antonio Alizzi.

Il gip del tribunale di Paola Rosamaria Mesiti ritiene che nei confronti dei quattro indagati «non sussistano le condizioni per l’applicazione di misure cautelari, con particolare riguardo al requisito dell’urgenza di soddisfare talune delle esigenze cautelari».

Questo perché «non emergono concreti elementi da cui desumere la sussistenza del pericolo di inquinamento»; «la collocazione temporale e le modalità dei fatti per cui si procede, per come rispettivamente ascritti ai suddetti indagati, non consentono di ritenere che analoghe condotte siano allo stato in atto, protratte o imminenti in riferimento ai predetti»; «alla sostanziale unicità dei fatti ascritti a ciascuno degli indagati summenzionati o comunque delle vicende entro cui detti fatti sono stati posti in essere, tra loro strettamente connessi e riconducibili a un contesto unitario»; «alla collocazione temporale non recente dei fatti rispettivamente ascritti a ciascun indagato per come indicati nella provvisoria imputazione ed emergenti dagli atti, avuto anche riguardo al tempo trascorso tra l’epoca degli stessi e la data in cui la richiesta in esame è stata avanzata»; «alla mancata emergenza – a fronte del tempo trascorso – di qualsivoglia detto attualizzante, o comunque di elementi indicativi recenti idonei a dar conto con riguardo ai predetti – persone incensurate – della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare sarebbe oggi chiamata a realizzare e, in particolare, dell’urgenza di soddisfare l’esigenza cautelare».

Il gip dunque sottolinea che il requisito dell’urgenza, «tenuto anche conto del più esiguo rilievo predittivo – in termini di pericolosità – del numero e delle modalità dei fatti ascritti a Capalbo e Pirillo, non appare in concreto desumibile dalla sola qualità di pubblici ufficiali da questi rivestita».


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