Ordinanze di divieto sperimentazione 5g: parliamone, ma parliamone bene!
Non si placano i dubbi e le preoccupazioni dei cittadini di Acri sull’installazione di un’antenna ripetitore, all’interno di un terreno privato in contrada Settarie.
E se sui social è esplosa la rabbia e l’indignazione dei cittadini, il mondo della politica cosa ha fatto? NULLA… ha “ preso” tempo, trincerandosi dietro un assordante silenzio.
La vicenda risale al giugno 2018, quando si è appreso che compagnie telefoniche, quali Tim ed Inwit S.p.A., avevano manifestato la volontà, attraverso la presentazione di una Dia ( denuncia inizio attività) presso i preposti enti locali, di volere installare un’antenna ( di oltre 30 metri) in una zona molto vicina alle abitazioni e già martoriata dalla presenza di una centrale elettrica che trasforma l’energia da alti a più bassi voltaggi, anch’essa fonte di inquinamento ambientale.
A distanza di quasi due anni dall’inizio dell’annosa vicenda e quando i lavori per l’installazione dell’antenna erano già iniziati (5 marzo 2020), il 15 aprile 2020, è intervenuta l’ordinanza del comune di Acri con la quale è stato fatto divieto di procedere alla sperimentazione ed all’installazione di antenne elettromagnetiche, ordinanza, emessa in virtù del più generale principio precauzionale sancito dall’unione Europea, che impone l’adozione di misure cautelative in presenza di situazioni di incertezza scientifica e che resterà valido fino a quanto non ci sarà la nuova classificazione della cancerogenesi annunciata dall’International Agency for research on cancer.
Questi divieti generalizzati, o moratorie, che dir si voglia, pur certamente rappresentando un passo in avanti da parte della politica locale, non sono e non possono essere considerati risolutivi del problema, tanto più che sono stati sonoramente bocciati dagli organi giurisprudenziali, ed in particolare dal Consiglio di Stato, che li ha valutati come illegittimi perché contrari alle normative europee.
La vicenda avrebbe meritato e merita l’adozione di misure “serie” e “definitive” rispetto ad una generica ordinanza di sospensione ed installazione di antenne ad onde elettromagnetiche, la cui emanazione altro non è che un “gettare fumo” negli occhi degli inconsapevoli cittadini.
Tanti sono gli interrogativi.
- Perché si è fatto inutilmente decorrere il silenzio assenso senza comunicare alle società di telefonia interessate, entro i 90 giorni dalla presentazione della DIA, un provvedimento di diniego?
- Perché successivamente alla presentazione della DIA, l’ente comunale non ha richiesto una sospensione della stessa e, nelle more, predisporre un regolamento comunale per la disciplina delle installazioni degli impianti radioelettrici?
- Perché temi così rilevanti non sono stati portati alla immediata conoscenza della cittadinanza in modo da rendere preventivamente partecipi gli ignari amministrati?
- Ed ancora, formatisi il titolo abilitativo, seppure per silentium, perché non si chiede la caducazione degli effetti della DIA, per inosservanza dell‘art. 87, comma 10, decreto legislativo n. 259/2003, secondo “ cui le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di 12 mesi dalla formazione del silenzio”, e cosi non è stato?
Ai posteri, ( ma sarebbe meglio al Tar) l’ardua sentenza!
Associazione Acri Sogna